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STATUTO
Art. 1) E’ costituita, con durata illimitata, un’Associazione denominata ”DOBERMANNCLUB” senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fine di lucro, avente per scopo la cinofilia e la sua promozione attraverso attività che includono, senza limitazione,la cura, anche veterinaria, l’allevamento, l’addestramento, e la ricreazione dei cani,anche tramite l’organizzazione e la predisposizione di spazi destinati a dette attività. Per perseguire tali finalità l’associazione si prefigge di : (i) riservare spazi destinati alle attività cinofile,anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nel rispetto dei luoghi adibiti a tali attività,(ii) realizzare,editare e diffondere materiale informativo e promozionale,includendo,senza limitazione,libri,riviste,ed opuscoli nonché prodotti audiovisivi e multimediali in genere, anche attraverso internet; (iii) organizzare corsi, mostre, seminari, convegni, simposi e congressi;(iv) effettuare consulenze tecnico-scientifica a quanti siano interessati,per scopi non in contrasto con i principi del presente atto costitutivo,alla migliore conoscenza dell’amico dell’uomo; (v) promuovere la cura e la cultura del cane nel rispetto dell’ambiente cittadino e delle esigenze della società civile.
Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di coinvolgere,mediante appositi accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, enti, ed istituzioni sia pubblici che privati e potrà utilizzare nell’attività promozionale,ogni supporto o mezzo idoneo,includendo, senza limitazione,materiale editoriale, supporti multimediali e mezzi di comunicazione, anche informatici, in genere. L’Associazione non è commerciale , è senza scopo di lucro e non ha finalità di partito.
Art.2) L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme del presente statuto e degli eventuali emanandi regolamenti;copia del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti,nonché delle successive modificazioni,sarà consegnato ad ogni socio.
Art.3) Le norme contenute nella presente scrittura potranno essere modificate dal presidente o dal vicepresidente senza deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Art.4) La sede dell’Associazione è in Genova Via Gave Superiore n 26, i suoi organi potranno riunirsi anche in altre località: Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e/o sezioni distaccate. L’Associazione può aderire, con decisione del Presidente o con delibera da adottarsi dall’assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
Art.5) Il patrimonio dell’associazione è costituito: (i) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione per acquisto o donazione; (ii) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; (iii) dal fondo di dotazione iniziale,costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori o dal presidente.
Le entrate dell’Associazione sono costituite: (i) dalle quote sociali; (ii) dai redditi derivanti dal suo patrimonio; (iii) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e/o privati o da parte di persone fisiche e/o giuridiche; (iv)da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali; (v) da contributi provenienti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; (vi) da pubbliche raccolte occasionali di fondi; (vii) da eventuali entrate di natura commerciale ottenute in conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non prevalente.
Presso la sede dell’Associazione sarà tenuta una cassa e potranno essere aperti conti correnti bancari e/o postali intestati all’Associazione. Le funzioni di Tesoreria sono svolte dal Segretario Nominato dal Consiglio Direttivo.
All’Associazione è vietato distribuire,direttamente od indirettamente utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge. Restano salvi i rimborsi per spese o anticipazioni sostenute dal presidente ,dal vicepresidente, dal segretario, dagli associati o da terzi, purché adeguatamente documentate, qualificate, anche in via forfetaria, secondo i comuni criteri validi per la categoria agenti di commercio.
Art.6) L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art.7) Sono soci le persone fisiche e giuridiche , queste ultime in persona del legale rappresentante pro tempore,che,condividendo le finalità dell’Associazione , si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.
Art.8) Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il numero dei soci è illimitato; la richiesta di adesione sarà sottoposta al Consiglio direttivo che, valutati anche i requisiti morali del richiedente,deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento,dandone comunicazione al richiedente. Anche qualora entro il termine predetto non sia stato emesso alcun provvedimento,la domanda deve intendersi respinta. Possono essere soci dell’associazione: (i) i Soci Fondatori indicati nell’Atto Costitutivo; (ii) i soci Ordinari coloro i quali, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione,saranno stati ammessi dal Consiglio direttivo ed avranno versato la quota associativa annuale che sarà stata stabilita dal consiglio Direttivo (iii) i Soci Onorari: singole persone o associazioni nominate direttamente dal consiglio e che abbiano accettato tale nomina. Tutti i soci, a qualsiasi categoria della sopra citata appartengano, sono tenuti al rispetto delle norme statutarie dell’Associazione.
Art.9) L’importo delle quote associative annuali è stabilito annualmente dall’assemblea ordinaria. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Tutti gli altri soci sono tenuti al versamento della quota annua. I soci che entro l’anno di competenza non abbiano rinnovato il versamento della quota sono esclusi dal diritto di voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, nonché della fruizione degli eventuali servizi dell’Associazione. Trascorso un secondo anno di morosità dopo preavviso essi saranno considerati decaduti.
Art.10) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione avranno diritto.(i) a votare in Assemblea; (ii) a conoscere il programma con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali; (iii) a frequentare i locali sociali; (iv) ad accedere a tutti i servizi gratuiti offerti e gestiti dall’Associazione ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi a pagamento promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci,non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’ espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.11) I soci avranno l’obbligo di osservare le norme del presente statuto, degli emanandi regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali,di versare la quota associativa annuale,di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale,spontaneo e gratuito.
La quota sociale dovrà essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di versamento.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata a.r. o tramite e-mail la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso,senza che tale recesso dia luogo ad alcuna restituzione di eventuali quote versate. La morosità verrà dichiarata dal presidente o dal consiglio. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione,quali il mancato pagamento della quota sociale,l’inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto,negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi che arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione, chiunque partecipi alla stessa può essere escluso con deliberazione del Presidente dell’Associazione con effetto immediato. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Presidente dell’Associazione. L’esclusione sarà notificata al socio con lettera contenete le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In nessun caso e, quindi,nemmeno in caso di decadenza,dimissioni,esclusione o decesso i soci stessi,o i loro eredi,possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art.12) Sono organi dell’Associazione: (i) l’Assemblea dei soci; (ii) Il Consiglio direttivo; (iii) Il Presidente del Consiglio direttivo; (iv) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Art.13) Assemblea dei soci: i soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volte all’anno entro il 31 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio,ed affissa nelle sedi dell’Associazione o pubblicata sul sito internet,almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo,del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in territorio dello stato. deve pur essere L’assemblea delibera: (i) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; (ii) gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione; (iii) la nomina dei componenti il Consiglio direttivo,del Presidente e del Vicepresidente, e l’eventuale nomina del collegio dei Revisori dei conti.(iv) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; (v) l’approvazione di eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; (vi) quant ’altro ad essa demandato per legge e per Statuto,le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art 21 C.C. Tutti i soci, maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea, prima dell’inizio della seduta,di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Dalle riunione di assemblea si redige processo verbale sintetico firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Dalle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale o tramite canale telematico.
Art.14) Consiglio Direttivo. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri eletti tra i soci dell’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere,il Consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale convocata. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato da parte del presidente. Il consiglio nomina al suo interno un presidente,un Vicepresidente ed un Segretario,ove a tali nomine non vi abbia già provveduto l’assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento delle loro lavoro collegiale,fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi,entro i limiti tariffari di legge,per lo svolgimento di particolari incarichi. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario almeno una volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto,su apposito libro,il relativo verbale,che verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione , la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’assemblea.
Art.15) Presidente: il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza,può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione,verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti,ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi in prova dell’impedimento del Presidente.
Art.16) Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo,l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti,composto da tre membri effettivi e due supplenti ( che subentreranno in caso di cessazione di un membro effettivo),scelti tra i non aderenti all’Associazione. Per la loro durata in carica , la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere,si riuniscono almeno due volta all’anno. Essi hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento,anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Art.17) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, L’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato,nonché il libro degli aderenti all’associazione.
Art.18) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, direttamente dal presidente o in sua mancanza dal vicepresidente che provvederà alla nomina di un eventuale liquidatore. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’associazione; L’Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra destinazione e nella fattispecie alla restituzione ai soci fondatori di ciò che hanno investito in mezzi e fondi per la costituzione della Associazione.
Art.19) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto,si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile. A questo punto gli associati,riuniti in prima assemblea,procedono,all’unanimità,come segue alla nomina del primo consiglio direttivo dell’Associazione costituito da tre membri che vengono nominati nelle persone di Carenini Marco, che accetta contestualmente la nomina di Presidente, Carenini Giuseppe che accetta la carica di Vice Presidente , Manzini Laura, che accetta la carica di Segretario - Tesoriere . Piscitelli Luigi che accetta la carica di Consigliere , D’Adamo Paolo Che accetta la carica di Consigliere. I suddetti, presenti,dichiarano di accettare le rispettive cariche e di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità od ineleggibilità a norma di legge o statuto.
L.C.S.
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